FONDAZIONE LIONELLO FORIN HEPATOS

STATUTO

 COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI E ATTIVITA’

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Art. 1 – Costituzione

 E’ costituita la Fondazione denominata FONDAZIONE “LIONELLO FORIN” HEPATOS ONLUS con la sigla “FLFHO”, per realizzare e favorire progetti e servizi con finalità:                               

  1. di solidarietà sociale nei confronti degli epatopatici,
  2. di formazione degli operatori sanitari e dell’opinione pubblica circa la prevenzione e la terapia delle epatopatie,
  3. di ricerca e progresso scientifico circa la natura, la prevenzione e la terapia delle epatopatie.I suddetti obiettivi saranno perseguibili anche con convenzioni con privati o con enti pubblici.La Fondazione si propone cooperare nel contesto delle iniziative pubbliche e private, che operano con analoghe finalità, stabilendo opportune forme di collegamento, di partecipazione, di cooperazione e privilegiando il rapporto con le espressioni delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale con particolare attenzione al volontariato di cui intende valorizzare l’opera. In questo quadro saranno attuate forme innovative di partecipazione e di sostegno della Comunità alla vita della Fondazione, basate sulla possibilità, per i partecipanti e i sostenitori, di essere accolti nel Comitato dei Promotori o di designare propri rappresentati nel Consiglio di Amministrazione o nel Comitato Scientifico.Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 10 e segg. D.L. 4 dicembre 1997, n. 460 l’organizzazione assume nella propria denominazione la qualificazione di “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” sintetizzata nell’acronimo “ONLUS”, che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo la denominazione “ONLUS” viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. 

Art. 2 – Sede

La Fondazione ha sede in Padova, in Via Martiri Giuliani e Dalmati n. 2/A.Il Comitato dei Promotori, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, previo, modificazione dello statuto approvata dall’organo di vigilanza, può trasferire la sede nella stessa città o in altre città ritenute idonee. 

Art. 3 – Scopo

La Fondazione ha per scopo di provvedere, secondo le condizioni storiche e la disponibilità di mezzi e strutture:

  1. all’assistenza di persone svantaggiate di qualunque età, sesso e condizione, necessitanti di cure e di ospitalità temporanea anche per accompagnatori e familiari;
  2. alla formazione dell’opinione pubblica e degli operatori sanitari circa la prevenzione e la terapia delle epatopatie, mediante convegni, corsi, pubblicazioni e stampati ad hoc;
  3. al progresso della conoscenza scientifica circa la natura, la prevenzione e la terapia delle epatopatie.Le finalità suddette saranno perseguite senza scopo di lucro, in accordo con le indicazioni di cui all’art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e si concretizzeranno nelle attività istituzionali indicate nel successivo art. 4.Art. 4 – AttivitàLa Fondazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende raggiungere le proprie finalità mediante la realizzazione di strutture e progetti, o il sostegno a strutture e progetti già esistenti volti:
  • all’assistenza di epatopatici terminali,
  • all’accoglienza di epatopatici disabili non autosufficienti,
  • alla residenza
  1. di pazienti dimessi dall’ospedale per acuti in attesa di completamento di iter diagnostici o di rientro nel proprio domicilio,
  2. di parenti che assistano epatopatici gravi lontano dalla loro residenza,
  • alla formazione di operatori socio-sanitari (medici,psicologi, infermieri, od altro) dedicati agli epatopatici,
  • all’Istituzione di borse di studio, contratti, assegni per la ricerca in ambito epatologico,
  • alla realizzazione di laboratori e centri per lo studio, la diagnosi e la terapia della epatopatie e delle loro complicanze, anche in collaborazione con Enti pubblici o privati con analoga finalità,
  • all’educazione sanitaria della popolazione per la prevenzione delle epatopatie e delle loro complicanze.La Fondazione non ha scopo di lucro e non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali previste nel presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelli accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del citato D. L.gvo n. 460 del 4 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 5 – Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

  • Il Comitato dei Promotori
  • Il Consiglio di Amministrazione
  • Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
  • Il Collegio dei Revisori dei Conti. 

Art. 6 – Comitato dei PromotoriIl Comitato dei Promotori è costituito dai fondatori nominati nell’atto costitutivo della Fondazione, che ne sono membri a vita, e dagli altri aderenti alla Fondazione accettati dal Comitato dei Promotori per il contributo scientifico, morale ed economico da essi fornito per lo sviluppo delle iniziative della Fondazione. La qualifica di “Promotore” e i relativi diritti permangono per il termine di anni 5 (cinque) dall’acquisizione della qualifica, salvo revoca, da pronunziarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, nel caso di condotta incompatibile con la natura e la finalità della Fondazione. La qualifica di “Promotore” è rinnovabile. Gli enti “Promotori” sono rappresentati dal legale rappresentante o da un suo delegato. La qualifica di “Promotore” non si trasmette agli eredi.Il Comitato dei “Promotori”, costituita dai fondatori e da tutti i promotori successivamente accolti, ha la funzione di fissare le linee generali alle quali il Consiglio di Amministrazione deve attenersi per il buon andamento delle attività della Fondazione nel rispetto delle motivazioni sociali e culturali poste a base dell’atto costitutivo e dello statuto.Presiede le riunioni del Comitato dei Promotori uno dei suoi componenti eletto con votazione segreta a maggioranza semplice. In caso di sua assenza il Presidente è sostituito dal consigliere più anziano presente. Il Presidente è coadiuvato da un Segretario.Il Comitato dei Promotori delibera con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, con voto palese a maggioranza semplice. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente.Il Comitato dei Promotori determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base delle esigenze della Fondazione. Inoltre, su proposta del proprio Presidente, nomina il Presidente, il  Vice Presidente e gli altri componenti del Consiglio d’Amministrazione e provvede alle sostituzioni nel caso della loro decadenza, secondo quanto stabilito dall’art. 7 dello statuto. Il Comitato dei Promotori nomina anche il Collegio dei Revisori dei Conti.Il Comitato dei Promotori può nominare altresì un Comitato Scientifico e Commissioni di Studio e Lavoro ai fini del raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Il Comitato dei Promotori può infine costituire un albo dei sostenitori della Fondazione nel quale vengono registrati ed eventualmente resi pubblici i nominativi delle persone che abbiano contribuito economicamente per lo sviluppo della Fondazione, senza richiedere di essere assimilati ai fondatori iniziali.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel libro delle riunioni del Comitato dei Promotori. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta. 

Art.7 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e, se nominato, dal Vice Presidente e da altre persone, in numero complessivo massimo di 5 (cinque) componenti nominati dal Comitato dei Promotori su proposta del Presidente. I membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati nell’incarico. In caso di decadenza di consiglieri dalla carica per dimissione o altro motivo il Comitato dei Promotori provvede alla sostituzione, mediante cooptazione.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto di diritto dal Presidente dell’organo, in caso di sua assenza dal Vice Presidente, se è stato eletto, oppure dal membro del Consiglio più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione, nell’ambito degli indirizzi generali ricevuti dal Comitato dei Promotori, ha tutti i poteri  per l’amministrazione, anche straordinaria, del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate  ordinarie e straordinarie, potendo il Consiglio stesso delegare parte dei suoi poteri a qualcuno dei suoi membri, fissandone le attribuzioni specifiche.

Compete al Consiglio di Amministrazione l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo della Fondazione. Esso può conferire altresì specifici incarichi, anche a terzi, con funzioni che si rendono necessarie nello sviluppo e coordinamento delle attività della Fondazione, pure determinandone mansioni, eventuali retribuzioni e rimborsi spese. Le persone cui sono state attribuite le funzioni indicate possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo, qualora non ne facciamo parte di diritto per altro titolo. Delibera altresì circa eventuali assunzioni, licenziamenti dei dipendenti e in ordine ai problemi del personale in genere. Esso può nominare e revocare avvocati e procuratori speciali ad negozia e ad litem.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell’adunanza. 

Art. 8 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è scelto tra i componenti del Comitato dei Promotori o da questi scelto tra quanti abbiano meritato per azioni svolte a favore della Fondazione e per il rispetto delle sue finalità.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente ha i seguenti poteri:

  1. convoca il Consiglio di Amministrazione che presiede proponendo le materie da       trattare nelle adunanze;
  2. firma gli atti e quanto altro occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
  3. coordina le attività degli organi della Fondazione e sorveglia il buon andamento amministrativo della stessa;
  4. cura l’osservanza dello Statuto e delle deliberazioni del Comitato dei Promotori per il rispetto delle motivazioni dell’atto costitutivo e dello statuto e ne propone la modifica qualora si rendesse necessario;
  5. provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione ed ai rapporti con il Comitato dei Promotori e con le autorità Tutorie;
  6. adotta, in caso di, motivata urgenza, ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio.Il Presidente può delegare i propri compiti al Vice Presidente. Il Vice Presidente surroga il Presidente stesso in caso di assenza o impedimento. 

Art. 9 – Validità delle adunanze

Per la validità delle adunanze del Consiglio d’Amministrazione occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri che lo compongono. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti  e a voto palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 

Art. 10 – Convocazione del Consiglio di AmministrazioneIl Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con lettera, fax, e-mail da recapitare agli interessati almeno sette giorni prima dell’adunanza, contenente gli argomenti all’ordine del giorno ed in caso di urgenza con preavviso telegrafico di due giorni.Il Consiglio si raduna di norma presso la Sede.Il Consiglio si riunisce di norma in seduta ordinaria tutte le volte che si rende necessario per la gestione della Fondazione e comunque in occasione dell’approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo e della verifica delle linee guida e delle strategie della Fondazione. E’inoltre convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno per l’interesse della Fondazione, o su richiesta del Comitato dei Promotori, oppure su richiesta scritta di un terzo dei Consiglieri in carica o di un Revisore dei Conti.

Art. 11 – Compensi per i componenti degli organi amministrativi di controllo

Ai componenti il Comitato dei Promotori non spetta alcun compenso per l’attività svolta, salvo l’eventuale rimborso delle spese sostenute per ragioni dell’Ufficio ricoperto. Con specifica delibera consiliare possono essere attribuite remunerazioni a componenti ai quali vengono affidati incarichi particolari, e comunque entro i limiti di cui all’art. 10 – 6° comma – del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Ai componenti degli organi amministrativi e di controllo può essere corrisposta una indennità fissata dal Comitato dei Promotori su proposta del Consiglio di Amministrazione che ne determina anche l’entità in importi individuali annui non superiori al compenso massimo previsto dalla legge per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni. 

Art. 12 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Comitato dei Promotori nomina il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre componenti effettivi, che devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

Il Collegio:

    • elegge tra i suoi componenti il Presidente, se non è stato  nominato dal Comitato dei Promotori;
    • esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
    • agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli organi sociali;
    • redige le relazioni sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo che dovranno essere allegati agli stessi;
    • riferisce annualmente con relazione scritta al Comitato dei Promotori trascritta nell’apposito libro dei verbali delle riunioni dei Revisori dei Conti. 

 AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO

 Art. 14 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

  1. dal fondo di dotazione originario, versato dai fondatori;
  2. dai beni immobili e mobili e da valori per lasciti, donazioni, acquisti, che vengono acquisiti in proprietà dalla Fondazione, con espressa destinazione a incremento del patrimonio.E’ fatto salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio. 

Art. 15 – Entrate ed esercizio finanziarioLa Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi:

  1. a)con le rendite del patrimonio;
  2. b)con ogni altro provento non espressamente destinato ad incremento del patrimonio, con sovvenzioni e contributi da parte di persone ed enti pubblici e privati;
  3. c)da interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

    Le entrate della Fondazione devono essere interamente impiegate per il raggiungimento degli scopi istituzionali e di quelli ad esse strettamente connessi.

    Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ vietata la distribuzione, ai componenti degli organi ed ai dipendenti della Fondazione, in qualsiasi forma, anche indiretta nel rispetto del comma 6 dell’art. 10 del D.L. gvo 4 dicembre 1997 n. 460, di utili e avanzi di gestione nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge.

    L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

    Il Conto consuntivo dell’esercizio precedente e il preventivo per quello successivo devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno, in conformità all’art. 25 del D.Leg. 4 dicembre 1997, n. 460.

    I pagamenti  e le riscossioni sono effettuati sulla base di mandati e riversali a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione, o di persona delegata secondo l’organizzazione vigente. L’ordinamento, la gestione e la contabilità delle strutture e dei servizi della Fondazione e le attribuzioni dei responsabili delle strutture e dei servizi stessi, sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione approvati dal Comitato dei Fondatori.

    COMITATO SCIENTIFICO – COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO

     Art. 16 – Comitato Scientifico – Commissioni di studio e di lavoro

    Per il raggiungimento degli scopi il Comitato dei Promotori può nominare un Comitato Scientifico e Commissioni di studio e di lavoro composte da un numero illimitato di membri scelti tra persone che si siano distinte per iniziative sociali e culturali, studi e ricerche in ordine ai problemi sociali emergenti e connessi agli scopi statuari o che abbiano concorso a migliorare l’attività della Fondazione. Il Comitato Scientifico e le Commissioni di studio e di lavoro sono organi consultivi del Comitato dei Promotori e dovranno essere da questo sentiti nella formulazione di piani di attività connessi alle finalità istituzionali.

    I pareri del Comitato Scientifico e delle Commissioni non sono vincolanti. Il Comitato Scientifico e le Commissioni di studio e di Lavoro sono presieduti dal Presidente del Consiglio d’Amministrazione o da un suo delegato.

    DISPOSIZIONI FINALI

     Art. 17 – Estinzioni della Fondazione

    La Fondazione può estinguersi o trasformarsi ai sensi degli artt. 27 e 28 c.c. nel caso in cui gli scopi per i quali era stata costituita siano divenuti impossibili a raggiungersi o di scarsa utilità o il patrimonio è divenuto insufficiente, in tali casi il Consiglio di Amministrazione propone l’estinzione o la trasformazione della Fondazione.

    L’estinzione o la trasformazione della Fondazione deve essere deliberata dal Comitato dei Promotori con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio, inoltre, delibera la nomina di uno o più liquidatori.

    In caso di estinzione, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto ad altre onlus aventi analoghe finalità o a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 23/12/1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

    In nessun caso possono essere distribuiti  beni,utili e riserve in modo diverso da quello imposto o consentito dalla legge.

     Art. 18 – Norma di Rinvio

    Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni e le leggi vigenti.