Questa volta la scelta dell’argomento da proporre nella nostra rubrica è praticamente obbligata: è appe-na stata pubblicata la legge n. 219/2017 l che i media hanno sbrigativamente definito del “Biotestamen-to”.
Avevamo già avuto occasione di parlarne nel numero di agosto. Le riflessioni che allora erano state proposte (sul significato della “pianificazione condivisa delle cure”) rimangono pienamente valide. Ma ora vale la pena di riprendere passo passo la nuova legge, cominciando, in questo numero, dal suo ar-ticolo 1, dedicato al “consenso informato”. Va detto subito che la prospettiva che questo testo propone ci consente di rivedere in modo nuovo il titolo stesso di questa rubrica: non più solo “dalla parte del paziente” ma contestualmente anche “dalla parte del medico” perché entrambi sono i protagonisti della relazione di cura.
Quello che viene descritto può essere letto come la trama di un colloquio tra persona ammalata e chi la cura, un colloquio fatto – appunto – da un alternarsi di domande e risposte, di richieste e informazioni ma che hanno tutte un comune terreno di confronto, basato sulla fiducia reciproca e che richiede anche la pazienza di saper comprendere (da entrambe le parti) quello che l’interlocutore intende esprimere, anche con il suo “linguaggio non verbale”. Centrale in questa visione risulta l’affermazione (par.8): “Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura”, formulazione straordina-riamente felice che trova la sua origine nel Codice di Deontologia Medica (art. 2).
Il “consenso” (par. 2) viene descritto come espressione della “relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico” in un incontro tra l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia profes-sionale e la responsabilità del medico”. Altro che la burocratica richiesta di una firma sotto un modulo prestampato!
Il diritto di ogni paziente (anzi: di “ogni persona”) di aver conoscenza delle proprie condizioni di salute è così articolato: “essere informato in modo completo, aggiornato e comprensibile riguardo alla dia-gnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indi-cati, nonchè riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi”.
Al diritto al consenso corrisponde anche (par. 5) “il diritto a rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi ac-certamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso”. Ma non dobbiamo pensare alla scelta di una persona lasciata sola: la responsabilità del medico, quando si prospetti la possibilità di un rifiuto, appare particolarmente rilevante, perché – pur rispettando l’autonomia decisionale conclusiva – è sulla informazione adeguata ed esauriente che che la comunicazione (“tempo di cura”) deve soffermarsi.
Ponendoci “dalla parte del medico”, è evidente che queste indicazioni normative esigono una forma-zione adeguata. Ora la legge (parr. 9 e 10) non solo lo auspica ma la esige (“garantisce”). Ma la forma-zione presuppone che essa sia affidata ed, a sua volta, “garantita” da formatori preparati e competenti non solo sugli aspetti tecnici ma anche, e sopratutto, relazionali ed etico- deontologici.
Paolo Benciolini
Professore Ordinario di Medicina Legale
Università di Padova

