La Legge del 25.02.1992, n. 210, così come successivamente modificata e integrata, prevede la possibilità, che soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile causate da trasfusioni e/o da somministrazione di emoderivati, possano presentare domanda al fine di ottenere un indennizzo. Tra i soggetti danneggiati sono compresi quelli che hanno sviluppato epatite C ed in particolare gli operatori sanitari che durante l’espletamento dell’attività di servizio hanno contratto il virus.
L’indennizzo consiste in un vitalizio, erogato con cadenza bimestrale a partire dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda, il cui importo è calcolato secondo la categoria a cui risulta ascrivibile il danno: Attualmente l’importo mensile dell’indennizzo va da un minimo di € 549,67 (8^ categoria) ad un massimo di € 632,06 (1^ categoria). Si precisa che tali importi vengono annualmente rivalutati sulla base del tasso di inflazione programmata.
Per ottenere l’indennizzo il soggetto che si ritiene danneggiato deve presentare domanda presso l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente, entro il termine di 3 anni dalla conoscenza della malattia. La domanda va redatta in carta semplice, datata e firmata dall’interessato o da chi ne esercita la tutela.
L’ASL a cui è stata presentata la domanda, dopo aver effettuato la necessaria istruttoria finalizzata a verificare i requisiti formali della stessa, la inoltra alla Commissione Medica Ospedaliera (CMO) che ha il compito di accertare, sulla base degli elementi emersi durante la visita nonché delle risultanze della documentazione clinica allegata alla domanda, il nesso di causalità tra la patologia contratta e la trasfusione e/o la somministrazione di emoderivati, definendo contestualmente la gravità della patologia e, quindi, l’ascrivibilità del danno a una delle 8 categorie previste dalle tabelle ministeriali.
Il verbale della C.M.O. viene poi notificato all’interessato che ha la facoltà di presentare eventuale ricorso al Ministero della Salute, qualora la CMO non abbia riconosciuto il nesso di causalità o abbia ascritto il danno a una categoria non ritenuta congrua.
L’iter procedurale si conclude – qualora sia stato riconosciuto il nesso causale e l’ascrizione del danno dalla C.M.O. o dal Ministero della Salute, a seguito dell’accoglimento del ricorso – con l’erogazione dell’indennizzo.
La domanda d’indennizzo non preclude, comunque, al danneggiato la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni biologici, morali e patrimoniali conseguenti alla trasfusione infetta secondo quanto previsto dal Codice Civile ed entro il termine di 5 anni dalla conoscenza della malattia.
